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Seconda edizione della Pedretteide

Una nuova edizione non riveduta, ma aumentata

 

 

 

La Pedretteide viene pubblicata in una nuova edizione, comprendente ora due appendici:

·       Appendice i - Epilogo (29 dicembre 2009)

·       Appendice ii - Confutazione dell’accusa di diffamazione

 

A parte l’aggiunta delle appendici, abbiamo ritenuto opportuno non mutare niente delle pagine precedenti: il testo delle pp. 5-53 è esattamente quello della precedente edizione, pubblicata in Testitrahus il 24 dicembre 2009. Precisiamo questo per levare di mezzo l’ipotesi che, a seguito della denuncia di Pedretti (per la quale si rimanda all’articolo Sulla voluttà di denunciare) si sia voluto ritrattare qualcosa. Non abbiamo niente da ritrattare, anzi siamo orgogliosi della nostra iniziativa. Ci siamo impegnati per una questione di principio, combattendo una battaglia generosa che non potevamo disertare, essendo al corrente della pochissimo generosa iniziativa d’ispezione nella cosiddetta moschea di Curno, voluta da Pedretti pretestuosamente e fortunatamente sventata dal sindaco, ed essendo consapevoli della sua motivazione.

    In particolare, nell’Appendice i si argomenta come, nella seduta del Consiglio comunale di Curno del 29 dicembre 2009 sia stato finalmente dimostrato per tabulas quel che fino a quel momento Pedretti aveva negato. D’altra parte, la Pedretteide è stata concepita per dimostrare dialetticamente ciò che Pedretti si ostinava a negare, cioè la sua volontà di sottoporre a ispezione in situ i locali nei quali la comunità islamica è solita riunirsi, proprio il venerdì, proprio alle 12, per la celebrazione del culto religioso collettivo. L’iniziativa che Pedretti intendeva mettere a segno costituiva una limitazione della libertà di culto ed era manifestamente in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (Convenzione adottata dall’Assemblea delle Nazioni unite, 10 dicembre 1948). Si veda in particolare l’articolo 18:

 

Art. 18 - Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

 

Poi, nella riunione di Consiglio del 29 dicembre 2009 ciò che la Pedretteide aveva dimostrato dialetticamente è stato irrefutabilmente dimostrato per tabulas. Dunque Aristide aveva ragione da vendere, nel dubitare della sincerità delle dichiarazioni di Pedretti, che minimizzava o anche negava le proprie responsabilità.

    L’ Appendice ii contiene la confutazione dell’accusa di diffamazione per cui Pedretti – come leggiamo in Bergamo news: si veda la Pedretteide, p. 58) – avrebbe sporto denuncia. Qui si dimostra come sia stato Pedretti a volere attentare all’onorabilità di Aristide, mostrando fra l’altro di sapere benissimo, fin dall’inizio, quale fosse l’identità giuridica di Aristide. Il quale ha risposto agli strali di Pedretti in seconda battuta, per legittima difesa. Inoltre non ha fondamento l’accusa che Aristide avrebbe paragonato Pedretti a un criminale di guerra. La strategia di attacco di Aristide non aveva bisogno di questo argomento, che infatti non è stato impiegato.